Le imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi e le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti pericolosi, esclusi i trasporti di rifiuti pericolosi che non eccedano la quantità di trenta chilogrammi al giorno o di trenta litri al giorno effettuati dal produttore degli stessi rifiuti, nonché le imprese che intendono effettuare attività di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti, di gestione di impianti di smaltimento e di recupero di titolarità di terzi, e di gestione di impianti mobili di smaltimento e di recupero di rifiuti, devono essere iscritte all'Albo. L'iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni e sostituisce l'autorizzazione all'esercizio delle attività di raccolta, di trasporto, di commercio e di intermediazione dei rifiuti; per le altre attività l'iscrizione abilita alla gestione degli impianti il cui esercizio sia stato autorizzato ai sensi del presente decreto.
Le Sezioni regionali dell'Albo sono istituite con decreto del Ministro dell'ambiente da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sono composte:
a) dal presidente della Camera di commercio o da un membro del Consiglio camerale all'uopo designato, con funzioni di presidente;
b) da un funzionario o dirigente esperto in rappresentanza della giunta regionale con funzioni di vicepresidente;
c) da un funzionario o dirigente esperto in rappresentanza delle province designato dall'Unione regionale delle Province;
d) da un esperto designato dal Ministro dell'ambiente.
Sistema di relazioni che lega gli esseri viventi (uomo compreso) e il loro sviluppo alle matrici chimiche e fisiche in cui sono immersi.
Prodotto atto al miglioramento delle proprietà fisiche, meccaniche e biologiche del terreno. Può essere di natura organica, minerale o sintetica.
Prodotto ottenuto mediante il compostggio di matrici organiche di varia natura, di elevata qualità, assimilato agli ammendanti tradizionali e dunque ammesso al libero impiego nelle attività agronomiche ed in altri ambiti analoghi di applicazione (sistemazione di versanti, costituzione diletti di biofiltrazione, ecc.) e con possibilità di commercializzazione ai sensi della L. 748/84 sui fertilizzanti.
Composto chimico organico formalmente derivabile dall'ammoniaca (NH3) per sostituzione di uno o più atomi di idrogeno, principalmente con altrettanti radicali acilici (derivati da un acido organico) di formula RCO-. L'a. metallica è un composto inorganico che si ottiene per sostituzione di un atomo di idrogeno di una o più molecole di ammoniaca con metalli: così la sodioammide, NaNH2, un esplosivo.
Esauriente analisi iniziale dei problemi, degli impatti e delle pretazioni ambientali connesse all'attività di un organizzazione.
Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici. (Ora ISPRA).
Elemento chimico, metallo, di simbolo Ag, peso atomico 107,88, numero atomico 47. In natura se ne conoscono due isotopi stabili: 10747Ag e 10947Ag, di cui il primo è il più abbondante (51,839%). Metallo nobile, lucente, di caratteristico color bianco, usato nella monetazione, nella fabbricazione di oggetti d'uso e in varie tecnologie.
Aria satura di odori molesti, prodotta durante il compostaggio, che normalmente viene aspirata e inviata ad un biofiltro e/o altro sistema di trattamento chimico-fisico, per la sua deodorizzazione.
Elemento delle attività, dei prodotti o dei servizi di un'organizzazione che può interagire con l'ambiente; un aspetto ambientale significativo è un aspetto ambientale che ha o può avere un impatto ambientale significativo.
Strumento di laboratorio utilizzato per la rilevazione di metalli su campione solido o in soluzione.
Insieme delle attività svolte secondo apposita procedura, che consentono una valutazione sistematica, documentata, periodica e obbiettiva dell'efficenza dell'organizzazione e del suo sistema di gestione dell'ambiente.
La capacità di un determinato ambiente di eliminare naturalmente le sostanze estranee, generalmente inquinanti, ripristinando le originarie condizioni. Strumenti di tale capacità sono la flora e la fauna esistenti nell'acqua e nel suolo e i complessi processi biologici cui esse danno vita nella loro attività metabolica.
Azione intrapresa per eliminare le cause di esistenti non conformità rilevate o di altre situazioni indesiderabili al fine di prevenirne il ripetersi.
Azione intrapresa per eliminare le cause di potenziali non conformità, difetti o altre situazioni non desiderate, al fine di prevenirne il verificarsi.
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